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Contribuzione agricola: la comunicazione dell’esito dei controlli

In corso l’invio dei provvedimenti di annullamento parziale o totale dell’agevolazione già concessa ai soggetti interessati (INPS, messaggio 4 dicembre 2025, n. 3703).

L’INPS ha comunicato che sono stati completati i controlli ex post per accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’accesso all’esonero parziale dei contributi, previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis della Legge n. 178/2020 e che è in corso l’invio dei provvedimenti di annullamento parziale o totale dell’esonero già concesso ai soggetti interessati.

È possibile procedere al pagamento degli importi dovuti utilizzando le indicazioni disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente” alla voce “Telematizzazione” > “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020” > “Controlli ex post” > “Dettaglio”, accedendo sul sito istituzionale dell’INPS con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS).

Avverso tali provvedimenti, è possibile proporre istanza di riesame utilizzando la funzionalità descritta nel messaggio INPS n. 803/2022 e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame” raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale, al seguente percorso: “Cassetto previdenziale del contribuente” > “Telematizzazione” > “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020” > “Riesame”.

Nel caso in cui l’utente abbia già presentato un’istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova. In tale caso, l’utente è tenuto a rappresentare la necessità di riproporre l’istanza di riesame attraverso la funzione “Com. bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti”, selezionando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.   

CCNL Penne, spazzole e pennelli: iniziata la trattativa

Chiesto un aumento salariale per il triennio pari 230,00 euro lordi mensili complessivi (TEC)

Il 4 dicembre è iniziata la trattativa tra Assospazzole e Pennelli, Assoscrittura e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo del CCNL per gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini.

Durante l’incontro i sindacati hanno esposto le seguenti riichieste:

– dal punto di vista economico è stato richiesto l’aumento salariale pari a 230,00 euro lordi complessivi sul TEC l’innalzamento al 2,5% del contributo aziendale destinato alla previdenza complementare oltre ad un aumento di 18,00 euro per il fondo sanitario integrativo Sanimoda

– dal punto di vista normativo richiesto un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; aumento delle ore di formazione; maggiori tutele in materia di conciliazione vita/lavoro; l’introduzione d strumenti per sostenere innovazione, qualità e sostenibilità  del comparto.

 

Utilizzo credito da DTA da parte del cessionario: la compensazione non rientra tra le modalità consentite

Con la risposta del 4 dicembre 2025, n. 300, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA).

L’istante ha acquistato dalla crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle imposte anticipate (DTA) di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225/2010. I crediti, chiesti a rimborso in dichiarazione, sono stati ceduti all’istante ai sensi dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973.
L’istante, in qualità di cessionaria, chiede se sia possibile utilizzare tali crediti da trasformazione delle DTA in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. In particolare, chiede se sia possibile estendere al caso concreto l’orientamento espresso con la risoluzione n. 32/E/2025, resa nell’ambito della cessione dei crediti d’imposta da trasformazione delle DTA operata ai sensi dell’articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019. L’istante chiede, inoltre, se sia corretto esporre i crediti ricevuti all’interno del quadro RU del Modello Redditi SC per consentire l’indicazione dell’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione.

 

L’Agenzia fa presente che l’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973, che disciplina la cessione dei crediti, prevede che “le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi“. La norma stabilisce inoltre che “il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione“.

 

Richiamando la risposta ad interpello n. 253/2025, in tema di cessione di crediti da DTA ex articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019, è stato chiarito che l’articolo 43-bis disciplina espressamente le cessioni dei crediti chiesti a rimborso e prevede l’altrettanto espresso divieto di ulteriore cessione.
Secondo l’orientamento già espresso “il cessionario potrà, pertanto, solo monetizzare l’importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione”. Tale principio è stato ribadito con la successiva risposta ad interpello n. 259/2025. In questa risposta è stato precisato che “l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la compensazione dello stesso ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”. Di conseguenza, la compensazione non rientra tra le modalità di utilizzo del credito da DTA da parte del cessionario che ha acquistato il credito ai sensi dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973.

 

L’Agenzia ritiene, dunque, che la possibilità di utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 un credito ceduto ai sensi dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973 è esclusa nel caso di specie.