Iscritti CPDEL, CPS, CPI e CPUG: gli effetti delle quote retributive di pensione

Forniti chiarimenti su alcuni profili applicativi inerenti alle aliquote di rendimento alla luce delle modifiche in materia di limiti ordinamentali stabiliti dalla Legge di bilancio 2025 (INPS, messaggio 25 agosto 2025, n. 2491).

Dopo la circolare n. 53/2025, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi inerenti alle aliquote di rendimento per la determinazione delle quote retributive di pensione per gli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, a seguito della modifica delle disposizioni relative ai limiti ordinamentali di cui all’articolo 1, commi da 162 a 165, della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

In particolare, il comma 162, ha innalzato, a decorrere dal 2025, il limite ordinamentale rapportandolo al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6 del D.L. n. 201/2011 (per il biennio 2025/2026 pari a 67 anni di età). Inoltre, il successivo comma 165 ha introdotto la facoltà, per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio oltre il limite ordinamentale ed entro il compimento del settantesimo anno di età il personale dipendente di cui ritengono necessario avvalersi, previa disponibilità dell’interessato.

In considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 161, secondo periodo, della Legge di bilancio 2024 prevede che le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, l’INPS chiarisce che, per effetto delle modifiche ai limiti ordinamentali, tale disciplina derogatoria trova applicazione per le pensioni di vecchiaia liquidate a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG) a seguito di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

Le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione altresì per la liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei dipendenti di datori di lavoro che hanno perso la natura giuridica pubblica e che hanno mantenuto l’iscrizione alla CPDEL. 

In modo analogo, le aliquote di rendimento di cui all’allegato A della Legge n. 965/1965 e alla tabella A allegata alla Legge n. 16/1986, trovano applicazione per la pensione di vecchiaia in cumulo nel caso in cui l’interessato, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione per limiti ordinamentali, risulti iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria.

La medesima disciplina derogatoria trova applicazione anche nei casi in cui il dipendente si dimetta prima dello scadere del periodo di trattenimento in servizio, in considerazione del fatto che la relativa risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta dopo il raggiungimento del limite ordinamentale e prima della scadenza del termine del trattenimento in servizio.

Con riferimento alla pensione riconosciuta al termine del periodo di fruizione dell’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della Legge n. 232/2016, l’INPS precisa che il relativo trattamento, nel caso di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, anche in cumulo, viene determinato con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato A della Legge n. 965/1965 e alla tabella A allegata alla Legge n. 16/986, mentre, in presenza di una pensione anticipata, le quote di pensione retributive con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 devono essere determinate con le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di bilancio 2024.

Tenuto conto che le disposizioni di cui ai commi 157 e 159 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, l’Istituto conferma che rientrano in tali fattispecie le pensioni per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17 del D.L. n. 4/2019, il cui diritto risulti maturato e certificato entro il 31 dicembre 2023, a prescindere se alla data di decorrenza della relativa pensione sussista anche il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10 del D.L. n. 201/2011.

 

Esoneri Autoimpiego e Resto al SUD: le modalità attuative

Pubblicato il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fissa principi, criteri e termini dei benefici (D.M. 11 luglio 2025).

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2025 è stato pubblicato il D.M. 11 luglio 2025 con il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale sono state stabilite i criteri e le modalità attuative degli esoneri introdotti dagli articoli 17 e 18 del D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024 (cosiddetti Autoimpiego e Resto al SUD).
In particolare, oggetto del decreto ministeriale in commento è la definizione dei principi, criteri, termini e modalità per:
a) l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione e di accompagnamento per l’avvio delle attività di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, e all’articolo 18, comma 2, del D.L. n. 60/2024;
b) la concessione, l’erogazione e il pagamento dei contributi di cui all’articolo 17, comma 7, lettere a), b) e c), e all’articolo 18, comma 7, lettere a), b) e c) del citato decreto-legge;
c) la concessione e l’erogazione delle agevolazioni reali consistenti in servizi di tutoring per la realizzazione delle iniziative finanziate;
d) la gestione delle revoche dei contributi.
L’articolo 5 del decreto individua i soggetti beneficiari delle agevolazioni, ovvero i giovani che, alternativamente:

– risultano inoccupati, inattivi o disoccupati, inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL;

– sono disoccupati GOL, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL.
I suddetti interessati devono allegare alla domanda di agevolazione una DSAN attestante la condizione dichiarata.
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data.
Le iniziative economiche devono essere finalizzate all’avvio di attività: a) di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA; b) di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese; c) di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese (nella forma di società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società cooperativa); d) libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti (articolo 6, comma 2).
Possono richiedere i contributi le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.
Il contributo a fondo perduto, in forma di voucher, è pari al 100% dell’investimento da realizzare, entro il limite di 30.000 euro per singola iniziativa economica, limite elevato a 40.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.
Può essere presentata un’unica domanda di contributo e, conseguentemente, le domande di contributo successive alla prima relative alla medesima iniziativa economica sono annullate d’ufficio, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di ammissione nel caso di mancato accoglimento della precedente.

L’articolo 12 del D.M. 11 luglio 2025 prevede un contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali. Per i programmi di investimento di importo complessivo fino a 120.000 euro il contributo può essere concesso fino al 65% del programma di investimento ammesso. Per i programmi di investimento di importo superiore a 120.000 euro e non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere concesso fino al 60% del programma di investimento ammesso.
L’articolo 17 si occupa della domanda per richiedere la misura ACN (autoimpiego centro-nord Italia) e l’articolo 18 stabilisce che decorsi tre mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all’articolo 17, comma 3, le iniziative economiche possono richiedere l’erogazione di una prima quota di contributo a stato di avanzamento lavori (SAL).
Per quanto riguarda, invece, la misura Resto al SUD, possono chiedere i contributi le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Anche in questo caso il contributo a fondo perduto ha la forma di un di voucher pari al 100% dell’investimento da realizzare, entro il limite di 40.000 euro per singola iniziativa economica, elevabile a 50.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.
Vengono disciplinati anche i casi di revoca parziale o totale dei contributi e i servizi di tutoring (articoli 30 e 31).

CIRL Edilizia Artigianato Calabria: siglato il contratto di rinnovo

Firmato per la prima volta il contratto per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese del settore

Nei giorni scorsi le Parti sociali Anaepa Confartigianato Edilizia Calabria, Casartigiani, CNA Costruzioni, CLAAI, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno siglato, dopo anni di attesa, il primo contratto collettivo regionale di lavoro dell’artigianato per il comparto edilizia. 

Il nuovo contratto è volto al rilancio del settore, introducendo significative novità:

– valorizzazione della bilateralità, con un ruolo centrale di Edilcassa e Casse Edili;

– riconoscimento della figura del Mastro Formatore, per qualificare e trasmettere competenze;

– istituzione di un Tavolo Paritetico Permanente Regionale, per il confronto continuo tra le parti;

– impegni comuni su salute, sicurezza, legalità e lotta al dumping contrattuale, anche nelle filiere degli appalti.

Inoltre, in merito alla salute e sicurezza, l’accordo prevede l’introduzione dell’aliquota per il finanziamento degli RLST (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali).