La disciplina di accesso ai programmi formativi del Fondo per il personale dei servizi ambientali

Fornite le istruzioni operative e contabili relative alla misura prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera d) del D.I. n. 103594/2019 (INPS, messaggio 9 dicembre 2025, n. 3724).

Il Comitato amministratore del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, con la delibera n. 33 del 21 luglio 2025, ha approvato il Regolamento programmi formativi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del D.I. n. 103594/2019, come modificato dall’articolo 3, comma 3, del D.I. 29 settembre 2023 (Allegato n. 1 al messaggio in commento), che disciplina le modalità di accesso al “finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell’Unione europea”.

Pertanto, con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili relative alla misura in questione. 

Le modalità di presentazione delle domande

La domanda può essere inviata, a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio, dai datori di lavoro o dai loro consulenti del lavoro tramite l’apposito servizio presente sul portale istituzionale dell’INPS, digitando nel campo Ricerca “Servizi per aziende e consulenti” e autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS). Successivamente si deve selezionare l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà”. Dal menu a tendina dell’invio domande si deve scegliere per intervento: “002 Formazione” e, quindi, per Fondo: “Fondo Servizi Ambientali” e inserire la matricola aziendale e il periodo richiesto.

Le domande possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento e, comunque, non oltre il sesto mese da tale data o dalla data dell’accordo se successiva.

L’istanza deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare o del legale rappresentante, i seguenti elementi: il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione svolte; l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte; la data dell’accordo sindacale; la dichiarazione di responsabilità nella quale il datore di lavoro attesta di avere usufruito o non usufruito di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali, territoriali, regionali, comunitari e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l’importo finanziato, nonché l’eventuale ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie.

All’istanza, infine, deve essere allegata copia dell’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi, con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare. La domanda di finanziamento non può riguardare interventi di durata superiore ai 12 mesi.

La misura

La misura dell’intervento relativo a ciascun lavoratore interessato è pari alla retribuzione oraria lorda dei lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari. Ai fini del calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è rappresentata dall’imponibile previdenziale del lavoratore interessato.

A norma del comma 6 dell’articolo 9 del D.I. n. 103594/2019, il finanziamento delle prestazioni è riconosciuto nel limite massimo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro richiedente, ricomprendendo in tale calcolo anche la contribuzione da versare a titolo di contribuzione addizionale e straordinaria. Ciascun intervento è a tale fine determinato in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascun datore di lavoro istante fino al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo (cosiddetto tetto aziendale).

Infine, il messaggio in commento include le modalità di finanziamento del programma formativo e di compilazione del flusso Uniemens.

CIRL Trasporto Merci Artigianato Piemonte: sottoscritto il rinnovo

Nel nuovo contratto EER dell’1,5%, Una Tantum e premi di produttività per i lavoratori del Piemonte

Il 26 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil Piemonte, Fit-Cisl Piemonte, Uiltrasporti Piemonte e le Associazioni datoriali Confartigianato Imprese Piemonte, Cna Piemonte e Casartigiani Piemonte hanno siglato l’accordo per i dipendenti delle imprese artigiane del trasporto e della logistica della Regione Piemonte.

Il settore sta attraversando una fase di profondi cambiamenti dovuti all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione dei processi e alla sostenibilità, che richiedono nuove competenze e nuove figure professionali. Inoltre il comparto registra carenza di personale qualificato come autisti, operatori specializzati, addetti alla movimentazione. 

Il contratto si configura come uno strumento fondamentale per garantire la tutela e la qualità del lavoro, per promuovere l’aggiornamento professionale e sostenere la competitività delle imprese.

Il CIRL introduce novità economiche per i lavoratori come:

– l’Elemento Economico Regionale che determina un aumento pari all’1,5% dei minimi retributivi vigenti;

– l’Elemento di Produttività Regionale che verrà erogato sottoforma di premio variabile, calcolato sulla base di specifici parametri legati all’andamento economico e occupazionale del settore;

– l’Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale.

Con tale accordo, le Parti confermano il loro impegno comune per la crescita del settore, rafforzando il ruolo delle imprese artigiane e tutelando al contempo i lavoratori del settore in Piemonte.

CCNL Gomma Industria: siglata l’intesa di rinnovo

Previsto un aumento complessivo (TEC) di 204,00 euro per il triennio 2026-2028

La delegazione trattante di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil insieme alle rappresentanze datoriali della Federazione Gomma-Plastica-Cavi Elettrici Confindustria, a poco meno di un mese dalla scadenza naturale, hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2026-2028. 

Dal punto di vista economico l’intesa prevede un aumento complessivo (TEC) di 204,00 euro nel triennio. L’aumento sui minimi sarà di 195,00 euro al livello di riferimento F e diviso in 4 tranches:
– 60,00 euro da gennaio 2026;
– 60,00 euro da aprile 2027;
– 60,00 euro da aprile 2028;
– 15,00 euro da dicembre 2028.

Per quanto riguarda il welfare contrattuale è previsto un aumento del contributo previdenziale del Fondo Gomma Plastica a carico delle imprese di 9,00 euro.

Dal punto di vista normativo le Parti Sociali hanno definito il rafforzamento delle relazioni industriali, con il potenziamento dell’osservatorio nazionale, impegnato anche sull’impatto dell’intelligenza artificiale sull’occupazione e sulla salute e sicurezza e delle transizioni. Inoltre, fondamentale l’attività dell’osservatorio sull’analisi delle dinamiche retributive e su salute e sicurezza, diversità e inclusione, fabbisogni professionali e formativi. In materia di formazione si è ottenuto il rafforzamento dell’Organismo Bilaterale Nazionale, con il compito di valorizzare le buone pratiche formative aziendali e promuovere sinergie tra imprese, scuola, università e istituzioni. Ottenute 12 ore di formazione individuale a carico delle aziende per la vigenza contrattuale.

In tema di qualificazione del mercato del lavoro, viene stabilito l’adeguamento contrattuale della durata complessiva di 24 mesi massimi di durata dei contratti a termine, anche in somministrazione, attraverso le causali di legge e il rafforzamento delle tutele per le lavoratrici e i lavoratori part-time. 

Il rinnovo introduce inoltre nuove misure per le lavoratrici vittime di violenza inserite in percorsi di protezione certificata, prevedendo l’aumento di 3 mesi, oltre a quanto previsto dalla legge, del periodo di astensione retribuita dal lavoro nel percorso di protezione, il mantenimento della contribuzione aziendale al Fondo sanitario per 12 mesi, l’accesso facilitato al lavoro agile, percorsi formativi di reinserimento. Su queste tematiche vengono confermate 4 ore annuali retribuite di formazione specifica per tutti.

Infine, in relazione al sistema classificatorio, in coerenza con i nuovi profili, saranno inserite le nuove figure determinate dalla commissione paritetica e aggiornate quelle esistenti, con l’impegno di proseguire il lavoro a partire dai comparti costruzioni nautiche, dispositivi medici e biomedicali. 

La parola ora passa ai lavoratori che voteranno l’intesa nelle assemblee nei luoghi di lavoro.